IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
primo comma, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1995,
ed  in  particolare  l'art.  13,  relativo  alla istituzione di nuove
scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 24 settembre 1996;
  Vista  la proposta di modifica dello statuto formulata con delibere
della facolta' di lettere e filosofia in data 18  gennaio  1994,  del
senato  accademico  in  data  2  febbraio  1994  e  del  consiglio di
amministrazione in data 22 febbraio 1994;
  Visti i pareri del Consiglio  universitario  nazionale  resi  nelle
adunanze del 13 settembre 1994 e del 15 maggio 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questa
Universita'  e  convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel
suo parere;
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con  i  decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art.   124   del  vigente  statuto  concernente  le  scuole  di
specializzazione istituite presso l'Universita' di Parma e'  aggiunta
la scuola di specializzazione in storia dell'arte.
  Dopo  l'art. 490 e scorrimento della numerazione successiva vengono
aggiunti i seguenti articoli:
           Scuola di specializzazione in storia dell'arte
  Art. 491. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di  Parma
la scuola di specializzazione in "storia dell'arte" per la formazione
degli operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze  professionali  finalizzate  alla  tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
  La scuola rilascia il diploma di specialista  in  storia  dell'arte
(con indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 492. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   Storia dell'arte medioevale e moderna;
   Storia dell'arte contemporanea;
   Storia delle arti minori.
  Art.  493.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni; in base
alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in  grado
di  accettare  il  numero massimo di iscritti determinato in quindici
per ciascun  anno  di  corso  e  complessivamente  di  quarantacinque
iscritti per l'intero corso di studi.
  Art.  494.  - All'attuazione delle attivita' didattiche provvede la
facolta' di lettere e filosofia  con  la  collaborazione  di  singoli
docenti  delle  facolta'  di  giurisprudenza, di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  Art.  495.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere e
filosofia,  magistero,  architettura  e  di  conservazione  dei  beni
culturali.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.   496.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
  A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) Elementi di informatica e di scienza della  catalogazione  dei
beni culturali;
    2) Metodologia e didattica degli audiovisivi;
    3) Iconologia e iconografia;
    4) Museologia e museografia;
    5) Paleografia e diplomatica;
    6) Storia e tecnica del restauro;
    7) Storia della fotografia;
    8) Storia dell'architettura;
    9) Letteratura artistica;
   10) Metodologia della storia dell'arte;
   11) Estetica;
   12) Fenomenologia degli stili;
   13) Sociologia dell'arte;
   14) Psicologia dell'arte;
   15) Elementi di chimica;
   16) Storia delle tecniche artistiche;
   17) Museotecnica;
   18) Storia del teatro;
   19) Storia della musica;
   20) Codicologia.
  B) Area di interesse generale:
    1) Storia del collezionismo;
    2) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
    3) Araldica;
    4) Storia dello spettacolo;
    5) Archivistica;
    6) Storia medioevale;
    7) Storia moderna;
    8) Storia contemporanea;
    9) Storia della liturgia;
   10) Agiografia;
   11) Storia della chiesa;
   12) Epigrafia medioevale e moderna;
   13) Storia del costume;
   14) Storia comparata dell'arte europea;
   15) Storia sociale dell'arte.
  C) Area delle arti minori (o applicate):
   1) Storia delle arti minori (o applicate);
   2) Storia della miniatura;
   3) Storia delle arti applicate e industriali;
   4) Storia del costume e della moda;
   5) Storia del libro a stampa illustrato;
   6) Storia dell'oreficeria;
   7) Numismatica e sfragistica;
   8) Storia delle maioliche;
   9) Storia dei tessili.
  G) Area della storia dell'arte medioevale:
   1) Archeologia e storia dell'arte tardoantica;
   2) Storia dell'arte islamica;
   3) Archeologia medioevale;
   4) Storia dell'arte bizantina;
   5) Storia dell'arte medioevale;
   6) Storia dell'architettura medioevale.
  E) Area della storia dell'arte moderna:
   1) Storia dell'arte del rinascimento;
   2) Storia dell'arte dell'eta' barocca;
   3) Storia dell'arte fiamminga e olandese;
   4) Storia dell'arte dei Paesi europei;
   5) Storia dell'arte moderna;
   6) Storia dell'architettura moderna.
  F) Area della storia dell'arte contemporanea:
   1) Archeologia industriale;
   2) Storia del cinema;
   3) Storia dell'arte contemporanea;
   4) Storia e tecnica della fotografia;
   5) Storia dell'architettura contemporanea.
  G) Area giuridica:
   1) Elementi di diritto amministrativo;
   2) Estimo;
   3) Legislazione dei beni culturali;
   4) Legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) Legislazione urbanistica.
  Art.  497. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
almeno dieci insegnamenti (annuali)  distribuiti  sulla  base  di  un
piano  di  studi  formulato all'inizio del primo anno e approvato dal
consiglio della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare  nel  rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
Le lezioni saranno integrate da seminari  e  conferenze,  nonche'  da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  viaggi  di  istruzione.  Gli
insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   5 (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo;
   2  (o  piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   2 (o piu')  fra  le  discipline  di  differenti  aree  di  diverso
indirizzo;
   1 (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  dell'indirizzo  di specializzazione prescelto. Gli altri
insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche  esigenze
dei piani di studio.
  L'attivita'  didattica  comprende per i primi due anni quattrocento
ore da distribuire fra cicli  di  lezioni,  seminari,  esercitazioni,
attivita'  pratiche  guidate.  Per  il  terzo  anno,  che deve essere
prevalentemente guidato alla preparazione della dissertazione scritta
prevista dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  162/1982,
l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche
dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.
  I  corsi  di  insegnamento  possono  essere  articolati  in moduli.
Ciascun modulo puo' essere costituito da piu'  programmi  monografici
di  discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a
costituire un'unita' organica di formazione. I programmi  monografici
sono  affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate, nel tema e nei  tempi,  con  quello  degli  altri
docenti  dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che,
oltre a svolgere il proprio programma, coordina  quello  degli  altri
docenti.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare.
  Art.  498.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  in  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi  accordi  con istituzioni scientifiche italiane o straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero  viene  valutato  secondo
procedure individuate dal consiglio della scuola.
  Art.  499.  - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola,
stipula convenzioni con enti pubblici  o  privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento  di  ricerche  e di utilizzazione di strutture extra
universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo  svolgimento
di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  e  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra  gli  enti  pubblici,  di  cui  al  comma   precedente,   vanno
considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art.  500.  -  La  commissione per l'esame di diploma e' costituita
secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.